Personale

Ds paga con il FIS un terzo collaboratore e sottopaga i corsi di recupero

Ci viene segnalato che in alcune scuole della Calabria e dell’Emilia Romagna, i dirigenti scolastici retribuiscono con il Fondo d’Istituto tre collaboratori del Ds e inoltre decidono di pagare le ore degli interventi didattici educativi e integrativi (Corsi IDEI) svolte dai docenti a soli 35 euro lordi l’ora.

CON IL FIS SI POSSONO RETRIBUIRE SOLTANTO 2 COLLABORATORI DEL DS

È utile sapere che con la legge 107/2015, precisamente ai sensi dell’art.1 comma 83, il   dirigente   scolastico   può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Bisogna anche aggiungere che dall’attuazione delle disposizioni del suddetto comma 83, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto suddetto e ai sensi della lettera f) dell’art.88 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009, i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del presente CCNL. In buona sostanza è vero che il Ds può crearsi lo staff di direzione fino ad un massimo di 10 docenti per un Collegio composto da 100 insegnanti, ma è altrettanto vero che solo due di loro potranno essere pagati con il fondo d’Istituto per un numero di ore stabilito in sede di contrattazione.  Il combinato dell’art.1 comma 83 della legge 107/205 e dell’art.88 comma 2 lettera f) del CCNL scuola 2006/2009, dà piena legittimità a nominare quanti collaboratori si vogliano nel limite massimo del 10% dell’organico dell’autonomia, ma non dà la legittimità al Ds di retribuire tutte le collaborazioni oltre le due consentite.

RETRIBUZIONE ORARIA DEI DOCENTI PER SVOLGIMENTO DEI CORSI IDEI

Nel comma 2 dell’art.88 del CCNL scuola alla lettera c) è scritto che le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo, vengono pagati con il fondo di Istituto. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati. La retribuzione oraria per i docenti che svolgono le ore aggiuntive dei corsi di recupero è indicata nella tabella 5 allegata al CCNL scuola 2006/2009, ed è di 50 euro lorde.

Lucio Ficara

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