Categorie: Contratti

E’ possibile che in una scuola vi siano più di 2 collaboratori del DS?

Se un dirigente scolastico, per esigenze particolari dovute alla complessità dell’organizzazione strutturale della propria scuola, come ad esempio quella di dovere gestire anche 4 plessi  o anche di più, avesse bisogno di più collaboratori oltre i due “canonici” collaboratori previsti dall’art. 34 del CCNL scuola 2006-2009, potrebbe legittimamente individuare, senza contravvenire alle norme contrattuali, un terzo o un anche un quarto collaboratore?
La risposta è affermativa. 
Ma al riguardo bisogna fare delle precisazioni volte a differenziare l’individuazione  dei primi due collaboratori, dall’individuazione degli altri possibili collaboratori.
Un ulteriore precisazione va anche fatta sulla retribuzione degli eventuali altri collaboratori che eccedono i due previsti dall’art  34 del CCNL.
Infatti l’art. 34 prevede che il dirigente scolastico possa avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Ma c’è anche scritto che solo due collaborazioni di personale docente, possono essere retribuite con il fondo d’istituto, in sede di contrattazione integrativa. Inoltre nell’ art. 88  del CCNL è evidenziato che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, sono riferibili a sole due unità. Quindi non ci può essere spazio per un terzo collaboratore?
Poiché il contratto collettivo della scuola  non si esaurisce nel comma 1 dell’art. 34 o nel punto f dell’art. 88, con buona pace di chi asserisce il contrario, è possibile trovare in una sua lettura attenta e in una sua applicazione corretta, la possibilità da parte del dirigente scolastico di individuare altre figure di collaborazione necessarie al funzionamento della scuola. Ma questi altri collaboratori potranno avere, per i ruoli a loro affidati, come ad esempio la responsabilità e il coordinamento di un plesso,  un’equa retribuzione? Anche in questo caso la risposta è affermativa.
Un’attività di collaborazione di un docente, oltre i due collaboratori in “senso stretto”, è possibile retribuirla nel caso in cui sia stata deliberata dal collegio docenti, ed assunta, dal consiglio d’istituto, nel POF ai sensi dell’ art. 88 comma 2 lettera k del CCNL.
In questo caso, non potrà essere il dirigente scolastico a decidere unilateralmente “l’attività o il destinatario”, perché le “attività” che sono evidentemente necessarie al funzionamento della scuola, come ad esempio il coordinatore di plesso, devono essere discusse e stabilite in collegio e poi inserite nel Pof. Poi spetta al DS individuare il destinatario di tale attività ed assegnare l’incarico, facendo attenzione a rispettare i criteri stabiliti in sede di contrattazione.
Per quanto riguarda l’aspetto del compenso di questa collaborazione è in sede di contratto integrativo che le parti stabiliranno il compenso per ciascuna di queste possibili attività. A volte questo allargamento “legittimo” a più di due collaborazioni non è gradito ai primi due collaboratori, che vorrebbero l’esclusiva delle deleghe e del compenso del fondo d’istituto, che diminuisce se a collaborare sono in più di due persone. Tuttavia poiché il contratto prevede in particolari situazioni, come abbiamo ampiamente spiegato, l’individuazione da parte del DS di più delle due canoniche figure di collaborazione, bisogna accettare il lavoro di squadra e mettere da parte gli interessi personali e gli egoismi di potere.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Minacce alla preside Savino di Firenze autrice di una circolare antifascista: tre lettere con intimidazioni ed escrementi. La Digos indaga

Riceve periodicamente minacce e pesanti insulti la preside Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo…

28/04/2024

Facoltà di Architettura, prove di ammissione entro il 30 settembre 2024: il decreto

Il Ministero dlel'Università e Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 627 contenente le modalità e…

28/04/2024

Biblioteche scolastiche, domande entro il 3 maggio 2024 per accedere al fondo per la promozione della lettura

Scade alle ore 12 del 3 magigo 2024 il termine per presentare domanda per accedere…

28/04/2024

Rilevazione permessi legge 104/92, scadenza del 30 aprile 2024: i dati da comunicare

La consueta scadenza del 31 marzo per la rilevazione dei permessi di cui alla legge…

28/04/2024

Maturità 2024 tra Capolavoro dello Studente, Prove Invalsi e Pcto: le novità dell’Ordinanza e cosa c’è da sapere

Si avvicina la data dell'inizio dell'esame di Maturità 2024: quali sono le novità introdotte dall'annuale…

28/04/2024

Quali libri leggere in classe? Un aiuto per i docenti che vogliono far appassionare i propri alunni alla lettura

Quali libri leggere in classe? Spesso per i docenti è difficile selezionare i titoli da…

28/04/2024