Attualità

E’ possibile registrare una conversazione a scuola?

La questione è oggetto di diverse interpretazioni (non sempre corrette), per cui è opportuno fare chiarezza.

Molti ritengono che la registrazione di una conversazione sia illegale perché va a violare le regole della privacy.

Tuttavia, si tratta di un’interpretazione alquanto superficiale, smentita da una recente sentenza della Cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 10079/2024).

La libertà di comunicazione, tra tutela della privacy e necessità di prevenire reati

Sul punto, si era già espressa la Cassazione penale (S.U., 02.01.2020), che ha ricordato che sulla questione gravitano due distinti interessi

  • da un lato, “quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni” (art. 15 Cost.); –
  • dall’altro, “quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati” (art. 112 Cost.)

Infatti accanto all’esigenza di tutelare la libertà e segretezza delle comunicazioni, compare anche l’esigenza di prevenire e reprimere i reati, quale espressione di un interesse collettivo, parimenti tutelato dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 112 Cost., che sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale.

La conversazione tra presenti

In questo quadro, va distinto il caso delle “captazioni occulte” (che vengono attivate  da soggetti “estranei alla conversazione”) vale a dire quelle che chiamiamo “intercettazioni, dalla “fonoregistrazione” di un colloquio tra presenti.

La registrazione di un colloquio (anche se  operata clandestinamente da uno dei partecipanti) non va confusa con l’intercettazione, in quanto rappresenta la “memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini della prova nel processo”.

Posso dunque registrare una conversazione a scuola?

Certamente sì, se tale registrazione può essere utilizzata per tutelare un mio diritto.

Potrebbe trattarsi di aggressioni verbali, offese o addirittura minacce da parte di un genitore.

Questa regola vale anche qualora le minacce provenissero da un collega e persino dal Dirigente Scolastico.

Il codice penale

Si ricorda che il codice penale punisce la minaccia ad un pubblico ufficiale (tale infatti va considerato il docente nell’esercizio delle sue funzioni- art.  336 c.p.), la minaccia generica (art. 612 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), mentre l’ingiuria (art. 594 c.p.), sebbene depenalizzata dal D. Lgs. n. 7/2016, può dar luogo comunque a sanzioni civili.

Pertanto, il docente ha il pieno diritto di documentare quanto avviene in sua presenza, al fine di difendere e tutelare i propri diritti, anche ricorrendo alla registrazione.

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

Gestione della classe, i docenti devono ricevere una formazione mirata su questo aspetto?

La formazione dei docenti è cruciale per creare ambienti di apprendimento efficaci. La necessità di…

18/05/2024

Concorso dirigenti scolastici, prova preselettiva 23 maggio: ecco gli argomenti di esame e come prepararsi

Il prossimo 23 maggio si svolgerà la prova preselettiva del concorso ordinario per dirigenti scolastici.…

18/05/2024

Concorso docenti 2024, prove orali: come affrontarle e come prepararsi

Concorso straordinario ter, è stato pubblicato l'11 dicembre il bando del primo concorso scuola 2023 e…

18/05/2024

Riforma Valditara sulla valutazione del comportamento: il ddl procede alla Camera, ma molto lentamente. La legge potrebbe entrare in vigore nel 2025/26

La prossima settimana proseguirà in Commissione Cultura della Camera l’esame del disegno di legge che…

18/05/2024

E’ mancato 89 anni Franco Frabboni, il “pedagogista delle metafore”. Ne parliamo con Luigi Guerra [INTERVISTA]

All’età di 89 anni (li aveva compiuti proprio un mese fa) è morto nella mattinata…

17/05/2024