Le istanze vanno presentate all’Ufficio scolastico provinciale o al Dirigente scolastico della scuola in cui si sta svolgendo la supplenza?
Innanzitutto vediamo cosa dice a tale proposito la circolare sul periodo di formazione e prova, la C.M. n. 36167 del 5/11/2015: in caso di differimento della presa di servizio (quindi anche per gli assunti delle fasi B e C), il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n. 354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo.
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Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale dove il neoassunto docente presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:
L’attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Quindi, l’interessato deve avanzare apposita istanza. Ma a chi?
A titolo esemplificativo, si riportano le indicazioni fornite da due Uffici scolastici, precisando che è sempre opportuno visionare il sito dell’Ufficio scolastico di pertinenza e attenersi alle sue indicazioni.
Queste le indicazioni fornite dall’USR Campania:
“I docenti interessati a chiedere l’autorizzazione di cui sopra, potranno compilare il format allegato ed inoltrarlo all’Ufficio di Ambito Territoriale di competenza entro il 03 dicembre 2015. Sarà cura degli Uffici di Ambito Territoriale:
– inviare, alle sedi di servizio dei docenti richiedenti, il format con, in calce, l’eventuale autorizzazione;
– inoltrare, entro il giorno 11 dicembre 2015, gli elenchi dei docenti autorizzati all’Ufficio III dell’USR Campania, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica annamaria.dinocera@istruzione.it
Occorre ricordare che il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per “classi di concorso affini” si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998, ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo (come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c del D.M. n.850/2015). In tali casi l’autorizzazione è di competenza del Dirigente Scolastico della scuola di servizio”.
L’USP di Torino scrive:
“L’unica procedura autorizzata per far fronte alle istanze dei supplenti neo assunti in ruolo volte a far valere il periodo di prova già nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina (2015/16) è la seguente:
Si chiede alle SS.LL. di procedere tempestivamente all’adempimento di cui sopra e comunque non oltre il 2 dicembre 2015”.
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