I sottosegretari servono a coadiuvare i ministri nelle loro attività, esercitando i compiti che sono loro delegati. Non partecipano alle riunioni del Consiglio dei Ministri, ma possono intervenire alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, per sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere a interrogazioni e interpellanze. La nomina arriva tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro con cui il sottosegretario dovrà collaborare, sentito il Consiglio dei Ministri.
Secondo la legge n. 81 del 2001 (che modifica l’art. 10 della legge n. 400 del 23 agosto 1988), non possono essere nominati viceministri più di dieci sottosegretari, se vengono loro conferite deleghe relative all’intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali.
I viceministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio in Cdm, senza diritto di voto, per riferire su questioni legate alla materia loro delegata. Infine, la cosiddetta legge Bassanini fissava a 12 il numero di Ministri, ma successive leggi hanno nuovamente aumentato il numero, infatti, con la Finanziaria del 2008 si è definito in 60 persone il numero massimo di componenti del governo, comprendendo Ministri, viceministri e sottosegretari
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