Il tempo dedicato alla formazione obbligatoria, se è al di fuori dell’orario di servizio, deve essere regolarmente retribuito: lo ha deciso nelle settimane scorse il Tribunale civile di Milano a seguito di un ricorso presentato da un docente di un liceo del territorio.
Nell’anno scolastico 2018/19, l’insegnante, che all’epoca era anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aveva partecipato al corso obbligatorio sulla sicurezza per un totale di 32 ore.
Nei giorni in cui si era svolto il corso l’insegnante avrebbe dovuto prestare servizio di cattedra ma in realtà partecipò solamente al corso, seppure con impegno di ore decisamente superiore.
Il giudice gli ha quindi riconosciuto il diritto alla retribuzione per circa 23 ore da retribuirsi nella misura di 17,50 euro come da tabella del CCNL in vigore.
La sentenza del tribunale di Milano è di particolare interesse perché stabilisce un criterio importante che vale non solo per la formazione sulla sicurezza ma anche per tutte le attività obbligatorie che richiedono un impegno superiore all’orario di lavoro definito da contratto.
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