Categorie: Graduatorie

Graduatorie e nomine: altri ricorsi in arrivo

 

 

Graduatorie di istituto a rischio di ricorso e contratti di supplenza illegittimi?
Il dubbio, ampiamente documentato, viene sollevato dal P.U.M.A. (Precari Unicobas Movimento Autogestito) con un comunicato diramato nelle ultime ore.
La questione è per la verità molto complessa ma può essere così riassunta.
il 25 marzo 2013 il Miur, con il Dm. 81, attua delle modifiche al decreto ministeriale 249/2010 che istituiva i Tirocini Formativi Attivi, dando il via alla procedura per l’indizione dei Percorsi Abilitanti Speciali, indicando all’art. 4 come requisiti di accesso: a) che fossero stati maturati “a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio”; b) che il servizio per la classe di concorso in cui si richiede l’abilitazione fosse “di almeno 180 giorni, ovvero quello valutabile come anno di Servizio”.
Il decreto, a sua volta, è stato impugnato da più aspiranti all’abilitazione ai quali è stato permesso di frequentare con riserva il percorso abilitante speciale. Non tutti i precari che hanno frequentato il percorso hanno però ottenuto una sentenza definitiva favorevole e quindi in realtà l’abilitazione nel frattempo conseguita non dovrebbe risultare valida per entrare nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
A tutto questo si aggiunge un secondo “pasticcio”: sempre nel 2013, il Miur aveva iniziato a modificare il regolamento di accesso al PAS in modo da rendere computabile fra gli anni di servizio anche quello prestato nel 2012-2013. Il decreto che avrebbe dovuto modificare il regolamento venne reso pubblico dal Miur mentre era ancora in bozza e sulla base di quel comunicato gli USR si adeguarono alla nuova “disposizione” che però non era stata ancora formalmente adottata dal Ministero.
“In tal modo – sottolinea il PUMA, forte anche del parere di uno studio legale di Lecce – si è consentito l’accesso ai PAS a precari che non ne avrebbero avuto diritto con la conseguenza che l’abilitazione così ottenuta risulta illegittima”.
E se è illegittima l’abilitazione, lo è anche l’immissione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia e, di conseguenza, potrebbero essere impugnati anche i contratti stipulati fra le scuole (o gli uffici provinciali) e i precari stessi.
Insomma un ennesimo pasticcio di cui non si sentiva davvero la necessità dal momento che ormai le graduatorie in cui sono inseriti i precari sono diventate dei veri e propri gineprai oltre che terreno di scontro fra studi legali, TAR, Consiglio di Stato e sindacati.

 

 

Reginaldo Palermo

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