Contratti

Graduatorie Istituto terza fascia Ata, possibile la proroga di un anno. C’è un emendamento di Fratelli di Italia al milleproroghe

Subito dopo la firma definitiva del CCNL scuola 2019-2021, avvenuta il 18 gennaio scorso, si è più volte affrontata la questione del prossimo riordino dei profili ATA, dell’obbligo, imposto anche da una norma del contratto scuola, di acquisizione di una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per entrare nelle gradutorie di alcuni profili Ata, quindi, si è affrontata anche la questione del prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie di Istituto della terza fascia Ata. I dubbi, sul prossimo aggiornamento delle grduatorie della terza fascia Ata, sono tanti e nell’incertezza normativa c’è chi chiede una proroga delle attuali graduatorie di Istituto e quindi un rinvio di un anno dell’aggiornamento triennale della procedura per le supplenze riferita alla terza fascia Ata.

Fratelli di Italia studia e presenta un emendamento

Nella fase di conversione in legge del decreto milleproroghe, in questa fase particolare di incertezza dell’applicazione delle norme contrattuali che hanno modificato i profili Ata e l’accesso alle rispettive graduatorie, il partito di Giorgia Meloni, con i suoi esponenti del Senato, come la Senatrice Ella Bucalo, hanno studiato il caso dell’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale Ata, quindi hanno presentato un emendamento al milleproroghe per fare slittare di un anno l’aggiornamento triennale delle suddette graduatorie, anche per evitare esclusioni per mancanze di titoli e per avere chiarezza anche sulle modifiche dei vari profili.

A tal riguardo abbiamo chiesto delucidazioni alla Senatrice Bucalo di Fratelli di Italia, che così ci ha risposto in riferimento all’introduzione della nuova certificazione sulle competenze digitali e che prevede una precisa definizione: Certificazione Internazionale di alfabetizzazione informatica: ” Si Infatti ,come ho già spiegato diverse volte è necessario capire quale certificazione è valida e soprattutto quale Ente Certificatore può rilasciarla . È stato presentato un emendamento al milleproroghe che prevede la proroga necessaria per permettere l’adeguamento  alle novità contenute nel CCNL 2019-2021 che intervengono in maniera significativa sull’ordinamento professionale del personale ATA”.


La Senatrice Ella Bucalo, termina il suo intervento dicendo: “Concludendo alla luce del nuovo CCNL, visto che l’articolo 59, comma 10, stabilisce criteri rigorosi per la permanenza nelle graduatorie e i dipendenti privi del titolo di studio richiesto o che non hanno svolto nemmeno un giorno di supplenza, perderanno il loro posto nelle graduatorie, è necessario avere una proroga per dare il giusto tempo per ottenere la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica,capire se quelli già esistenti siano validi per evitare la decadenza
“.

Norma contrattuale e dichiarazione congiunta

La ragione tecnica dell’emendamento presentato da Fratelli di Italia, risiede nell’art.59, comma 10 del CCNL 2019-2021 e nella dichiarazione congiunta che compare alla fine dell’art.59. Il comma 10 dispone: “I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di
circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione
internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.

Nella dichiarazione congiunta in calce all’art.59 è specificato: “Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, trale quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

Lucio Ficara

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