Categorie: Personale

Il contratto d’Istituto non può contenere norme più restrittive rispetto al CCNL

I contratti siglati tra le parti di una scuola , cioè tra il dirigente scolastico e le RSU , dovrebbero rispettare le normative legislative e contrattuali vigenti.
 A tal proposito, si ricorda l’ art. 2077 del Codice Civile, che testualmente riporta quanto segue: “i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
 Quindi sembra chiaro che, per quanto riportato dal su citato articolo del codice civile, il contratto integrativo d’Istituto, in nessun modo potrà contenere norme più restrittive per il personale scolastico rispetto a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale scuola attualmente vigente. In altri termini il codice civile sancisce l’efficacia della contrattazione collettiva nazionale sulla contrattazione d’Istituto stipulata tra il dirigente scolastico e le RSU di una scuola. 
Questo significa che se un dirigente scolastico dovesse stabilire, in accordo con le RSU, che le ore aggiuntive per i corsi di recupero destinati ai ragazzi che hanno riportato la sospensione del giudizio ai sensi dell’O.M. 92/2007, vengano retribuite a 35 euro lorde l’ora, questa parte del contratto integrativo d’Istituto sarebbe da considerarsi nulla e da sostituire con quanto previsto dalla Tabella 5 allegata al CCNL 2006-2009, che prevede per le ore di recupero su citate una retribuzione lorda di 50 euro. 
Stabilire in un contratto integrativo d’Istituto che tutte le ore aggiuntive d’insegnamento debbano essere retribuite a 35 euro lorde l’ora, significa, da parte del dirigente scolastico e delle RSU, ignorare l’art.88 comma 2 del contratto collettivo nazionale vigente. Si tratta di ignoranza pura o di un tentativo di risparmiare sulla pelle dei lavoratori? Temo che la domanda non potrà avere una risposta.
 Leggendo bene il comma 2 dell’art.88 del CCNL scuola, si nota la differenza tra le attività aggiuntive di insegnamento e le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. le prime consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.84.
 Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5, cioè pari alle 35 euro lorde l’ora. Le seconde, cioè le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo, previste dall’offerta formativa dell’istituto e programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati, devono, invece, essere retribuite a 50 euro lorde l’ora.
 Non esistono clausole di salvaguardia finanziaria, inserite nel contratto integrativo come norme transitorie, che tengano e che possano determinare restrittività rispetto al CCNL scuola vigente. 
Si ricorda ancora una volta che l’art.2077 del codice civile specifica che le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. A noi non sembra che pagare i corsi di recupero ai sensi dell’OM 92/2007 a 35 euro anziché a 50 sia una condizione più favorevole.

Lucio Ficara

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