Mobilità

Il dirigente scolastico dà 3 giorni di tempo per reclamare avverso la graduatoria interna di Istituto. Ma la norma prevede 10 giorni di tempo.

Una nostra lettrice ci invia la circolare emanata dal suo dirigente scolastico e ci chiede se è legittimo dare soli 3 giorni di tempo per reclamare avverso le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Rispondiamo che il CCNI mobilità 2022-2025 all’art.17, con assoluta chiarezza, dà 10 giorni di tempo per la presentazione del reclamo.

Cosa scrive il ds nella circolare

In una circolare per regolamentare l’espletamento delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto il dirigente scolastico scrive: “In mancanza di quanto richiesto, si procederà d’ufficio all’identificazione del punteggio spettante, sulla base della documentazione esistente agli atti dell’istituto ed all’aggiornamento del solo punteggio di servizio e/o di continuità didattica.
In seguito a questa data sarà pubblicata graduatoria provvisoria avverso alla quale potrà essere proposto reclamo entro 3 giorni lavorativi“.

Normativa sui tempi di reclamo avverso

Ai sensi dell’art.17 del CCNI mobilità 2022-2025, in riferimento al contenzioso, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Nel caso il reclamo venga non accolto dal dirigente scolastico e il docente o personale ata venga leso in un suo diritto, la strada da percorrere è quella della giustizia civile con ricorso al giudice del lavoro.

Lucio Ficara

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