Ai sensi dell´art. 12 comma 2 del C.C.N.I, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall´art. 31 della legge 4 novembre 2010
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