Categorie: Personale

Il servizio nelle scuole paritarie è valutabile ai fini della mobilità?

I docenti che hanno alcuni anni di servizio prestati in scuole paritarie, vorrebbero inserirli nella domanda di mobilità per ottenere maggiore punteggio. Cosa dice la norma?

Puntualmente ogni anno si ripete il tormentone del mancato punteggio degli anni di servizio prestati in scuole paritarie, per chi presenta domanda di mobilità territoriale, professionale e per la determinazione delle graduatorie interne d’Istituto.

Bisogna sapere che per l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità 2017/2018, nella premessa alle note delle tabelle di valutazione dei punteggi è scritto: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)”.

Quindi sembra chiaro che il punteggio riferibile al servizio prestato alle scuole paritarie ha delle precise limitazioni normative, fatto salvo i tre punti sopra menzionati.

Tuttavia bisogna ricordare che alcune sentenze dei tribunali del lavoro, riconoscono il punteggio delle scuole paritarie, sulla base dell’art. 2 del decreto legge 255 del 3 luglio 2001 convertito in legge 333/01, in cui è scritto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Il rischio è che anche per la mobilità 2017/2018 si assisterà all’intervento dei tribunali del lavoro a modificare i punteggi dei trasferimenti in seguito al ricorso di docenti con anni di servizio prestato nelle scuole paritarie, che avendo dichiarato questi anni di servizio non hanno ricevuto alcun riconoscimento di punti dagli uffici scolastici provinciali che validano le domande di mobilità.  

Lucio Ficara

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