Essa infatti dispone: “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.”. Nel definire il concetto di “carica in organizzazioni sindacali”, la circolare ha chiarito che la mera iscrizione quale associato a un sindacato o a un partito politico non ha alcun rilievo ai fini dell’applicazione della disposizione. Viceversa, si ritiene coerente con le finalità perseguite dal legislatore attribuire rilievo al ruolo che il soggetto assume e svolge nell’ambito dell’organizzazione sindacale. Il TAR della Campania ribadisce ancora che: “ Detto ruolo non può essere quello di semplice iscrizione e militanza priva di funzione direzionale: viceversa, sono richiesti la partecipazione alle scelte dell’organizzazione medesima e lo svolgimento di compiti di reale impulso all’attività mediante la decisione, l’adozione e l’esternazione di atti gestionali secondo quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti del sodalizio sindacale “.
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