Fra pochi giorni inizia il nuovo anno scolastico 2018/2019 e riprende l’annosa diatriba tra chi sostiene che i docenti hanno l’obbligo di firma o del badge all’entrata del servizio e chi invece sostiene che si tratta di atti illegittimi.
Bisogna sapere che l’unico obbligo che ha il docente per attestare la sua effettiva presenza a scuola è la firma sul registro di classe, non esistono, almeno per ora, obblighi di firmare altri fogli di presenza o addirittura di utilizzare il badge come il personale Ata. Nel CCNL scuola 2006/2009 e in quello 2016/2018 del 19 aprile 2018, l’obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze è previsto per il solo personale Ata, invece per i docenti la rilevazione della presenza è formalizzata con la firma sul registro di classe e nel caso di attività collegiali con il verbale, in cui sono rilevate presenze e assenze. Il D.lgs. 150/2009 e quello 75/2017 non hanno modificato nulla riguardante il modo di rilevare la presenza del docente a scuola. Anche l’introduzione del registro elettronico, utilizzato da molte scuole, non modifica le norme sull’attestazione della presenza del docente a scuola. Quindi il docente che all’inizio di ogni ora effettua l’accesso nel registro elettronico e spunta il suo nominativo, la materia e l’orario, sta già attestando la sua effettiva presenza in classe e il suo regolare orario di servizio.
La sentenza n. 11025/2006 della Corte di Cassazione è entrata nel merito del controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici. Infatti per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legislativo o di tipo contrattuale. Per i docenti l’unico sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, oggi con i registri elettronici tra l’altro la rilevazione è rilevabile istantaneamente e in tempo reale da famiglie e Dirigente scolastico. Bisogna ricordare che per norma contrattuale, art.29 comma 5 del CCNL 2006/2009, il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Depositare la firma sul libro delle firme in sala professori, molto in uso nelle scuole, non è un atto obbligatorio per i docenti, che invece potrebbero entrare direttamente nelle classi e firmare immediatamente il registro di classe cartaceo o digitale.
Illegittimo è anche, sempre che non ci siano precise delibere del Consiglio di Istituto che regolamentano il controllo delle firme di entrata dei docenti, l’obbligo del badge per i docenti.
In buona sostanza, così come specifica la suddetta sentenza della Corte di Cassazione, non esistendo fonti normative e contrattuali che istituiscono l’obbligo del badge o di firma che non sia quella sul registro di classe, il docente non è soggetto firmare in fogli o libri posti in Presidenza o in sala insegnanti, a strisciare il badge, ma ha come unico obbligo la firma sul registro della classe dove entra a prestare servizio.
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