Reclutamento

Immissioni in ruolo con procedura straordinaria, al via anno di prova. Come superarlo?

Il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i numeri delle immissioni in vista dell’inizio anno scolastico 2021-2022come ha riferito anche il nostro direttore Alessandro Giuliani

In totale quasi 60mila nuovi docenti (per l’esattezza 59.425) in cattedra già in ruolo o quasi per l’avvio dell’anno scolastico. 

Dei 59.425 incarichi di docenza, ricordiamo che 46.585 sono assunzioni già in ruolo, ma i restanti 12.840 sono quelli conferiti con la procedura straordinaria del DL sostegni bis, i cui esiti determineranno il ruolo solo previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e del giudizio positivo relativamente alla prova disciplinare.

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Insomma, ancora 12.840 docenti sono assegnatari di un contratto a tempo determinato, che potrà essere convertito a tempo indeterminato solo alla fine dell’anno di prova.

In cosa consiste l’anno di prova e come superarlo?

Percorso annuale di formazione

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova e, se valutati positivamente, saranno ammessi ad una prova disciplinare.

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova.

Prova disciplinare

La prova disciplinare si intenderà superata dai candidati che raggiungeranno una soglia di idoneità su valutazione da parte di una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

Assunzione a tempo indeterminato

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente verrà quindi assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Carla Virzì

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