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Incompatibilità dell’insegnamento a parenti e affini ecco cosa prevede la normativa scolastica

Sull’incompatibilità dell’insegnamento in classi in cui ci sono parenti ed affini, non sempre le idee sono molto chiare, quindi è necessario l’approfondimento di questo argomento. Una nostra lettrice, docente di matematica, ci chiede se il figlio del cugino di suo padre può rappresentare una incompatibilità se dovesse capitare nella classe dove la docente insegna.

Normativa su incompatibilità parentele e affinità

È utile ricordare che l’OM 90 del 21 maggio 2001, riguardante gli scrutini finali dell’anno scolastico 2000/2001, all’art.11, comma 8, dispone che “Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private”. Quindi la norma decreta una incompatibilità sugli “esami” svolti da un docente nei confronti di parenti e affini sino al quarto grado.

Grado di parentela e affinità per i docenti

Nel caso specifico della docente, nostra lettrice, che ci pone la domanda, bisogna dire che il figlio del cugino di suo padre è una parentela collaterale di sesto grado, quindi in tal caso non esiste alcuna incompatibilità dell’insegnamento a questo tipo di parente. Stessa cosa si potrebbe dire per i cugini dei propri genitori, un docente può tranquillamente insegnare, senza alcuna incompatibilità, ad un cugino della madre o del padre. Anche i figli dei propri cugini o dei cugini della propria moglie, sono parentele o affinità di quinto grado, quindi il docente può tranquillamente insegnare al figlio del proprio cugino.

Invece l’incompatibilità ci sarebbe con i propri figli, con i nipoti sia figli dei figli o figli dei fratelli, ma anche con i pronipoti ( figli dei figli dei fratelli) che sono parenti di quarto grado.

Incompatibilità sulle lezioni private

Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. In sostanza, quanto scritto nel suddetto art.508 Titolo I sezione I della legge 297/94, vieta, al docente di una data scuola,  di impartire lezioni private ad alunni della propria scuola, e condiziona le lezioni private fatte ad alunni di altre scuole, ad una informativa scritta al proprio dirigente scolastico correlata di nome cognome e scuola dell’alunno seguito privatamente.
Questa dichiarazione è obbligatoria per il fatto che anche in futuro nessun alunno può essere giudicato dall’insegnate che né ha curato privatamente la preparazione.

Lucio Ficara

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