Categorie: Mobilità

L’ipotesi di contratto sulla mobilità 2015/2016 è illegittima?

Il contratto di mobilità per l’anno scolastico 2015/2016, che solamente in via ipotetica è già stato firmato dai sindacati e dall’Amministrazione, parte con un grande sospetto di illegittimità.
Infatti, bisogna sapere che, poche ore prima dell’accordo raggiunto tra Miur e sindacati, era appena uscita la sentenza della Corte di giustizia europea di Strasburgo sul precariato scolastico che, di fatto, equipara il servizio svolto dagli insegnanti  precari a quello svolto dai docenti di ruolo.
Ma dove sta, quindi, l’ipotetica illegittimità riscontrabile nel contratto sulla mobilità per l’anno scolastico 2015/2016? Starebbe proprio nel fatto che in tale contratto si valuta il servizio di anzianità pre-ruolo degli insegnanti, con la metà del punteggio rispetto al servizio di anzianità prestato nello stesso ordine e grado da un docente di ruolo. Questa norma contrattuale è in evidente contrasto con quanto è stato sentenziato dalla suddetta Corte di giustizia europea. In buona sostanza la sentenza sui precari dello scorso 26 novembre, data coincidente con quella della firma di ipotesi di contratto sulla mobilità 2015/2016, recepisce concretamente la direttiva europea 1999/70 e la sua relativa clausola 4. In tale direttiva europea è scritto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
In sostanza una norma contrattuale dovrebbe recepire il concetto che  il servizio svolto a tempo determinato dovrebbe avere la stessa valenza giuridica ed economica del servizio a tempo indeterminato.  Invece nell’allegato D del contratto sulla mobilità, afferente alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio si danno sei punti per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza, mentre se ne danno tre per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera. Sorge il dubbio sulla legittimità di questa norma che continua a valutare in modo  differenziato l’anzianità di servizio di ruolo da quella di pre-ruolo. Questa differenziazione continua ad essere applicata anche per le graduatorie  interne d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, nonostante il Miur abbia dovuto soccombere con la sentenza sui precari per non avere recepito proprio la direttiva europea su citata.
Bisogna dire che la Flc Cgil e la FGU Gilda degli insegnanti, hanno già sollevato la problematica della valutazione del servizio, ed hanno chiesto all’Amministrazione, l’equiparazione dei punteggi sull’anzianità di servizio riguardo al contratto di mobilità. Il Miur, abile a cacciarsi sempre nei guai, ha ritenuto di non intervenire sulla valutazione dei punteggi dell’anzianità di servizio, non considerando le ipotesi di illegittimità suddette. 

Lucio Ficara

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