Categorie: Personale

L’orario di servizio dei docenti è di competenza esclusiva del Ds

A volte capita che alcuni docenti, non contenti del loro orario settimanale di servizio, si lamentino con il dirigente scolastico per cercare di avere qualche miglioramento.

Capita anche che qualche precario che prende uno spezzone in una data scuola, pretenda di avere un orario di servizio concentrato nel minore numero di giorni possibili per avere più probabilità di trovare altri spezzoni di completamento compatibili con l’orario.

Bisogna sapere che nessun docente può pretendere, come se fosse un diritto, un orario particolare o un giorno libero ben preciso, infatti l’orario di servizio degli insegnanti è una competenza del dirigente scolastico disposto dagli artt. 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

Infatti sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, che spettano in via esclusiva al datore di lavoro.

Tuttavia il Ds deve rigorosamente rispettare i termini del contratto collettivo nazionale. In buona sostanza, se ad esempio un dirigente scolastico deve redigere l’orario di servizio di un’insegnante di scuola primaria, dovrà tenere conto che nell’art. 28 del contratto scuola questa docente dovrà svolgere 22 ore di servizio settimanale distribuite in non meno di cinque giornate settimanali a cui vanno poi aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

È quindi al dirigente scolastico che spetta il compito di formulare l’orario dei docenti in via esclusiva, senza che debba contrattare con le Rsu questa formulazione e senza avere l’obbligo di sentire i pareri o avere delibere degli organi collegiali.

Anche se l’orario di servizio del personale docente non è più materia di contrattazione, resta materia d’informativa che quindi in ogni modo deve essere contenuta nel contratto integrativo d’Istituto. Infatti, all’art. 6 del contratto collettivo nazionale al comma 2 punto m) è scritto che i criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente è materia di contrattazione.

Dopo la legge n. 150/2009 il succitato punto m) ha tolto questa materia alla contrattazione e la passata alla fase d’informativa che per legge deve essere fatta, come previsto tra l’altro dal D.Lgs. n. 165/2001.

Queste sono le norme sulla discrezionalità del Ds nel fare l’orario di servizio, poi ovviamente esiste sempre il buon senso che è la migliore delle norme possibili.

Come quella che è mancata ad una Ds, che ad una precaria assunta per 6 ore in due classi la ha impegnata in 4 giorni della settimana, facendole percorrere in una sola giornata 200 km per fare solo la sesta ora, alla richiesta della docente che le chiedeva di toglierle quella sesta ora per accorparla in una delle altre 3 giornate che era già presente, ha risposto: “l’orario è questo, se non le va bene può anche licenziarsi”.

Risposta legittima ma non certamente di buon senso.

Lucio Ficara

Lucio Ficara

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