Categorie: Mobilità

L’utilizzazione può essere richiesta anche in altro grado d’istruzione

Da oggi e fino al 15 luglio, i docenti potranno presentare istanza di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Infatti da questa mattina, accedendo al sistema istanze on line del Miur, gli ultimi due moduli presenti sono proprio quelli della “Mobilità Organico di Fatto per Scuola II grado” e della “Mobilità Organico di Fatto per Scuola I grado”.
Questi due moduli rimarranno attivi fino alle ore 24 del 15 luglio, data ultima per potere partecipare alla mobilità annuale. Si ricorda che, i docenti interessati da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a. s. 2015/2016 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa. Quanto detto è scritto nel comma 9 dell’art.1 del CCNI sulle utilizzazioni del 13 maggio 2015.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per esigenze familiari di ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, o per ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario o ancora per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria ed infine per il ricongiungimento ai genitori. In quest’ultimo caso il punteggio previsto per il ricongiungimento è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni.
L’utilizzazione invece può essere richiesta per alcuni precisi motivi, come ad esempio il docente che è stato trasferito, nell’ultimo ottennio, d’ufficio o a domanda condizionata perché soprannumerario, oppure il docente che vuole insegnare sul sostegno o i docenti DOP e DOS.
Inoltre, chi ha diritto all’utilizzazione, può anche richiedere, dentro certi limiti, di insegnare in altro grado d’istruzione. Infatti l’art.2 comma 2 del suddetto CCNI sulla mobilità annuale, specifica che se i docenti, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. 23.2.2015 ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.
È utile sottolineare che, nel caso un docente titolare in una classe di concorso in esubero di una scuola secondaria di primo grado , venga utilizzata in una classe di concorso di una scuola secondaria di secondo grado, verrà inquadrata come stipendio con le tabelle riferite al nuovo grado d’Istruzione. Ovviamente vale anche il viceversa con la conseguenza, in tal caso, di una diminuzione di stipendio.

Lucio Ficara

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