Categorie: Concorso Dirigenti

La Lombardia per evitare le reggenze punta sul numero 17

“1. Al fine di consentire l’avvio del regolare anno scolastico, in deroga all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere conferiti incarichi di presidenza per il solo anno scolastico 2013-2014 ai seguenti soggetti: a) soggetti non in quiescenza risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1° gennaio 2011, ma che non hanno frequentato il corso di formazione o che pur avendolo frequentato non hanno comunque completato la procedura concorsuale; b) soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 o la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006; c) soggetti che hanno ottenuto l’annullamento degli atti del concorso bandito nella regione Lombardia ai sensi del DDG del 13 luglio 2011 e ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti disponibili dell’area V.
2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell’avente diritto. All’incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all’80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l’indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici “.
Non trascurabili dubbi giuridici suggeriscono maggiore prudenza e soprattutto maggiori approfondimenti normativi, tempo permettendo.

Aldo Domenico Ficara

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