E l’Apri ha subito fatto valere i diritti della bambina non vedente che per legge “nessuna scuola può rifiutare, neppure per motivi tecnico-logistici; l’iscrizione di un alunno disabile è obbligatoria”.
La scuola infatti si è giustificata spiegando che la domanda “non può essere accolta perchè il numero delle iscrizioni supera la capacità recettiva dell’aula”.
L’Apri invece sottolinea che la risposta della scuola a cui si sono rivolti i genitori della piccola “è gravissima. La legge infatti parla molto chiaro in proposito: nessuna scuola può rifiutare, neppure per motivi tecnico-logistici, l’iscrizione di un alunno disabile, per quanto grave possa essere la sua situazione. Il diritto alla frequenza e’ sancito dalla legge n. 104/1992, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/ 1987 e dalla Circolare Ministeriale n. 262 del 1988. Non escludo che si possano ravvisare anche responsabilità di carattere penale”
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