Categorie: Personale

Le colpe della scuola e dei docenti nella vigilanza: e i genitori?

In sintesi, senza entrare nei dettagli, possiamo considerare  la culpa in educando  riferita ai genitori, la culpa in vigilando riferita agli  insegnanti, mentre  la culpa in organizzando associabile alla scuola, nella misura in cui l’organizzazione scolastica non permetta il monitoraggio ed il controllo sui comportamenti degli studenti.  
La funzione educativa della scuola è limitata all’attribuzione di un potere disciplinare sugli alunni, così come l’obbligo di educazione riguarda  il rapporto genitore-figlio minorenne, che  sopravvive all’affidamento a terzi del minore, ponendosi quale obbligo non alternativo, ma  concorrente con quello di vigilanza. 
Ciò comporta che, in relazione a fatti illeciti commessi da studenti minori a scuola, accanto all’eventuale culpa in vigilando dell’insegnante, si può  ravvisare anche una culpa in educando dei genitori. L’obbligo di vigilanza sugli “allievi” previsto dall’art. 2048 c.c. , al pari del  riferimento contrattuale alla vigilanza sugli “alunni” ( art. 42 , 5°c. CCNL 1995)  esclude che la responsabilità degli insegnanti possa estendersi anche a situazioni che vedano coinvolti alunni maggiorenni. Infatti, sarebbe incoerente dal punto di vista sistematico che l’ordinamento gravasse gli insegnanti di una responsabilità per danni in relazione ad alunni maggiori d’età,  quando la stessa non coinvolge i genitori. 
Per quanto detto si può affermare che per  la Culpa in educando,  l’affidamento dei figli minori alla scuola non esclude la responsabilità dei genitori,  per il fatto illecito commesso dai loro figli.  L’art. 2048, 1° comma, recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”. 
L’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando. Per quanto riguarda la  Culpa in vigilando, è bene ricordare che  lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata  formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti impediscano il corretto esercizio di tale diritto.  
Ed infine per la Culpa in organizzando, la direzione dell’istituto scolastico dovrà fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all’interno dell’istituto stesso, garantendo la vigilanza anche fuori dalle classi.

Aldo Domenico Ficara

Articoli recenti

Alla preside Savino hanno scritto ‘Stai zitta!’: “se fossi stata un uomo non l’avrebbero fatto, le donne in posizioni apicali danno ancora fastidio”

"Pur non sottovalutando le offese rivoltemi in quanto antifascista, spiacevoli ma non originali, sono convinta…

28/04/2024

Minacce alla preside Savino di Firenze autrice di una circolare antifascista: tre lettere con intimidazioni ed escrementi. La Digos indaga

Riceve periodicamente minacce e pesanti insulti la preside Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo…

28/04/2024

Facoltà di Architettura, prove di ammissione entro il 30 settembre 2024: il decreto

Il Ministero dlel'Università e Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 627 contenente le modalità e…

28/04/2024

Biblioteche scolastiche, domande entro il 3 maggio 2024 per accedere al fondo per la promozione della lettura

Scade alle ore 12 del 3 magigo 2024 il termine per presentare domanda per accedere…

28/04/2024

Rilevazione permessi legge 104/92, scadenza del 30 aprile 2024: i dati da comunicare

La consueta scadenza del 31 marzo per la rilevazione dei permessi di cui alla legge…

28/04/2024