Le novità sul decreto di legge n.2037, oltre il “no al panino”

In 9ª Commissione permanente Senato è proseguito,durante la seduta del 18/07/2017 l’esame, sospeso il 13 giugno, del DDL 2037 Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva. Sono stati illustrati gli emendamenti ed è stato fissato un termine per i subemendamenti agli emendamenti per venerdì 21 luglio.

Dall’allegato al resoconto si evincono gli ordini del giorno e le proposte di emendamento che forniscono informazioni interessanti.

Tra gli aspetti più rilevanti, si è impegnato il Governo a porre in atto iniziative per rimediare alla frequente mancanza, negli istituti scolastici, di locali adeguati o dedicati alla refezione, ragione per cui tanti alunni, in particolare al sud,  sono costretti a consumare il pasto nella propria aula e sul proprio banco; a prevedere che il costo del pasto a carico dell’utente  non sia superiore ai 5 euro ed a valutare l’opportunità di favorire  convenzioni tra le istituzioni scolastiche e gli istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorativi per la gestione e/o l’erogazione del servizio mensa.

Tra gli emendamenti: il coinvolgimento delle «organizzazioni civiche e i coordinamenti di commissioni mensa di comprovata esperienza e competenza individuati sulla base di criteri oggettivi predefiniti» nella elaborazione delle linee guida; l’introduzione della celiachia tra le patologie  da considerare; la previsione, tra i criteri standard minimi, dell’impiego, nella scuola dell’infanzia e primaria, “di appositi locali attrezzati all’interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti in loco» (art. 3); nonché il divieto di stoviglie monouso anche quale criterio di aggiudicazione.

Al primo comma dell’art. 5 è stato proposto di inserire il contestato periodo (che qualcuno però chiede di abolire): “I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche”, cui si attribuisce l’introduzione, ad opera del DDL 2037, dell’obbligatorierà del servizio di refezione.

Ma la norma non si esprime in termini di obbligo, come invece il legislatore ha fatto nel Dlgs 59/04 allorquando ha precisato che nell’orario annuale obbligatorio delle lezioni, non è compreso “il tempo eventualmente dedicato alla mensa” (artt. 7 e 10).

Da prestare attenzione anche al riferimento al “tempo” mensa e non al “servizio”, giacché è davvero difficile considerare una “attività di approvvigionamento, preparazione, conservazione, distribuzione e somministrazione di pasti, definita da un contratto” quale “attività formativa ed educativa”.

La CM 29/04  espressamente opera tale distinzione allorquando afferma che i “servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, … vengono erogati utilizzando l’assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al “dopo mensa””.

Per l’effetto la previsione di un eventuale obbligo di adesione ad un servizio a domanda individuale (Dlgs 63/2017) ed a pagamento in fascia d’obbligo dovrebbe essere ben più chiaramente esplicitata, con tutte le conseguenti implicazioni.

Tanto a maggior ragione nel momento in cui lo stesso disegno di legge pone attenzione alle esigenze dell’utenza, creando un collegamento con il servizio di ristorazione scolastica attraverso la espressa previsione della partecipazione anche dei genitori oltre che del personale scolastico nelle commissioni mensa (ultimo comma articolo 5 o anche art. 5 bis).

E’ decisamente limitativo dunque fermarsi ad analizzare di questo provvedimento solo il presunto “no al panino”.

Intanto la discussione prosegue. L’iter di approvazione del testo non si è certo concluso.

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