Conviene premettere che – a giudizio di molti o di alcuni – la l. 62/2000 risulta incompleta o lacunosa (v. l’aspetto finanziamento, che interessa particolarmente le scuole private paritarie cattoliche), forse anticostituzionale, sicuramente equivoca e reticente. Di conseguenza va analizzata e interpretata con scrupolo, precisione, anche pignoleria per non incorrere in errori, abbagli, conclusioni indebite da usare poi come premesse per ulteriori ragionamenti e aspettative.
In particolare, l’aggettivo “pubblico” viene fatto scivolare e rimbalzare in modo disinvolto, ma indebito, astuto, furbastro, forse finalizzato a confondere o ingannare.
La l. 62/2000 all’art. 1, c. 1 indica “Il sistema nazionale di istruzione….” e poi, art. 1, c 3, “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico….” e basta.
La l. 62/2000 – va esplicitato e sottolineato – NON riporta espressioni quali “sistema scolastico pubblico italiano”, o “sistema integrato della formazione scolastica pubblica”, o “identità di funzione pubblica”, o “al pari di quelle statali”, oppure “istituti scolastici pubblici paritari (ex L. 62/2000)”.
Tutte espressioni che si incontrano nell’articolo “Scuola pubblica o privata? Lettura giuridica della sentenza del tribunale di Milano” di Anna Monia Alfieri, del 1° Aprile 2016, pubblicato su Tecnica della Scuola:
Diverse Regioni hanno già deliberato il calendario scolastico per il 2024/2025, stabilendo le date di…
Gli oltre cinquecentomila studenti dell'Emilia-Romagna torneranno a scuola il 16 settembre, mentre l'anno scolastico terminerà…
Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle…
Le recenti esternazioni e proposte di taglio di contenuti nella scuola elementare del ministro Valditara…
Sulla polemica di queste ore sull'insegnamento della storia, abbiamo intervistato Antonio Brusa, già docente di…
La necessità di un curricolo verticale sulla lettura nasce dalla consapevolezza di quanto sia necessario…