Dopo essermi già espresso pochi giorni fa a proposito dell’obbligo vaccinale, che sembrava imminente, vorrei ora parlare brevemente dell’obbligo del Green pass, che è stato ormai approvato con un decreto, e delle sue possibili conseguenze.
Il Green pass è obbligatorio per docenti e Ata fino al 31 dicembre: dal 1 settembre, per poter entrare a scuola, è necessaria la vaccinazione o un certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 o un tampone rapido negativo. Il certificato ha una durata di 9 mesi per chi ha fatto il vaccino, 6 mesi per chi è guarito dal Covid-19 e 48 ore per il tampone negativo. Senza il certificato non si può entrare a scuola e, dopo 5 giorni di assenza (considerata ingiustificata) si perde lo stipendio.
Non è un obbligo vaccinale, ma poco ci manca. Anche se c’è solo l’obbligo di presentare il Green pass, se un docente non fa il vaccino o non ha avuto il Covid-19 da meno di 6 mesi, come si può pensare che trascorra i 4 mesi facendo un tampone rapido ogni 2 giorni per non essere sospeso?
Certamente, l’obbligo vaccinale sarebbe stato più facilmente contestabile perché anche l’U.E. si è espressa chiaramente (Regolamento Ue 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021): «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che … o hanno scelto di non essere vaccinate». Ma se si pongono condizioni indirettamente discriminatorie, come il tampone ogni due giorni, a chi ha fatto la scelta di non vaccinarsi, e pagando 15 euro ogni volta, forse si potrebbe infrangere la legittimità anche per l’obbligo del Green pass. I non vaccinati sono, in realtà, in una condizione di forte svantaggio rispetto ai vaccinati: sono chiaramente differenziati e, quindi, discriminati (chi scrive è un vaccinato, ma non fanatico al punto da non vedere questa chiarissima penalizzazione).
Ma c’è un’altra questione che andrebbe chiarita: dopo 5 giorni di assenza un docente privo di Green pass viene sospeso. Mi chiedo: fino a quando? Se il docente sospeso si presenta a scuola con l’esito di un tampone rapido, dopo uno o due giorni di sospensione, questa viene revocata? Mi chiedo: come si può nominare il supplente se non si sa per quanti giorni durerà la sospensione (nella scuola secondaria di secondo grado, ad esempio, i supplenti si chiamano a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni)?
Insomma, un pasticcio!
Marco Sanna
Nel corso della terza informativa sindacale sull’ordinanza ministeriale che regolamenta l’aggiornamento delle GPS 2024 di…
Per i docenti, ricevere supporto dai colleghi è fondamentale per gestire efficacemente una classe e…
Il Ministero dell'Istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali martedì 7 maggio per informarle sui bandi…
Per la Maturità 2024, le indicazioni riguardanti il Plico telematico, attraverso il quale saranno trasmesse…
In più occasioni il Garante per la protezione dei dati personali si è trovato ad…
Noi studenti, genitori e docenti della provincia di Pisa vogliamo esprimere e condividere il nostro…