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Maternità, per la docente è prevista l’interdizione anticipata o post partum per rischio biologico da COVID?

L’USR Veneto ha recentemente risposto con una faq a questa domanda: “Per una docente in maternità è prevista l’interdizione anticipata o post partum per rischio biologico da COVID-19?

L’Ufficio scolastico ha richiamato la normativa di riferimento: il D.Lgs. 81/2008 (TU sicurezza), all’art. 28, obbliga il Datore di Lavoro/Dirigente scolastico ad effettuare la valutazione dei rischi considerando anche l’eventuale presenza di lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Il risultato della valutazione del rischio di contagio, per la lavoratrice, potrebbe prevederne l’eventuale interdizione anticipata oppure post-partum, così come lo spostamento ad altra mansione o la permanenza presso la sede di servizio.

Secondo l’USR, qualora non emerga, né dal Protocollo scolastico né da parte del MC, la necessità di spostamento ad altra mansione (da comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente) o di interdizione anticipata, è comunque auspicabile una valutazione accurata e documentata del rischio prima di confermare l’espletamento delle mansioni ordinarie della lavoratrice.

Diversamente, si inoltrerà all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente istanza di interdizione anticipata o post-partum della lavoratrice, adducendo le motivazioni desumibili dal Protocollo/DVR scolastico e/o prodotte dal MC (se presente); sarà facoltà dell’Ispettorato accogliere o meno l’istanza inoltrata.

Il periodo di interdizione anticipata partirà dalla data di inoltro, a mezzo PEC, della richiesta all’ufficio preposto.

No allo svolgimento della DAD

L’USR conclude che ad oggi, e fino ad eventuale aggiornamento normativo, lo spostamento ad altra mansione non potrà prevedere lo svolgimento della didattica a distanza (ai sensi della L.133/2021), prevista solo in casi eccezionali di classi in quarantena e di alunni con BES, ma comporterà la sostituzione della docente interessata con supplente regolarmente nominato dal DS.

Lara La Gatta

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