Insieme alle due ordinanze riguardanti gli esami di Stato del primo e secondo ciclo, il Ministero ha pubblicato anche il provvedimento concernente le “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”.
Le commissioni sono costituite in ragione di una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.
Il dirigente/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all’USR per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.
Presso l’USR è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica adottata con successivo avviso.
Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. La presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.
Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza.
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