Mobilità

Mobilità docenti, chi è trasferito con precedenza legge 104 ha diritto ad essere escluso dalla graduatoria interna a precise condizioni

Una docente che è stata inserita in graduatoria interna di Istituto ed è stata accodata perché trasferita in tale Istituto a partire dall’1 settembre 2023, ci chiede se è regolare il suo inserimento visto che fruisce della precedenza della legge 104/92 per assistere il coniuge in altro comune rispetto al comune di titolarità. La docente fa presente di avere presentato domanda di mobilità nel comune di residenza del coniuge, utilizzando la precedenza art.33 commi 5 e 7 per assistere il marito. Possiamo rispondere che, a queste precise condizioni e tenendo conto che si tratta di una mobilità di II fase, ovvero tra comuni diversi della medesima provincia, la docente ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto anche se è titolare della scuola a partire dall’1 settembre 2023.

Ecco cosa dice la normativa

Nell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2022-2025 è scritto: “I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo”. In particolare si ricorda che all’art.13, comma 1, punto IV vi è espressamente scritto che esiste la precedenza per l’assistenza al coniuge ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92, inoltre all’art.13, comma 2 è scritto in modo inequivocabile il seguente concetto: “ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento”.

Le condizioni per potere applicare l’esclusione

Il docente che entra in un nuovo Istituto come titolare per trasferimento a partire dall’1 settembre 2023, normalmente andrebbe inserito in coda alla graduatoria interna per l’indiduazione dei perdenti posto, ma nel caso abbia una precedenza come quella prevista dall’art.13, comma 1, punto IV del CCNI mobilità e se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

  1. di essere titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
  2.   e di essere nella condizione di avere presentato, per l’anno scolastico di riferimento 2024/2025, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV( precedenza legge 104/92 art.13, comma 1, punto IV);

allora la docente non va inclusa nelle graduatoria dei perdenti posto e quindi men che meno va inserita in coda a tale graduatoria.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Alla preside Savino hanno scritto ‘Stai zitta!’: “se fossi stata un uomo non l’avrebbero fatto, le donne in posizioni apicali danno ancora fastidio”

"Pur non sottovalutando le offese rivoltemi in quanto antifascista, spiacevoli ma non originali, sono convinta…

28/04/2024

Minacce alla preside Savino di Firenze autrice di una circolare antifascista: tre lettere con intimidazioni ed escrementi. La Digos indaga

Riceve periodicamente minacce e pesanti insulti la preside Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo…

28/04/2024

Facoltà di Architettura, prove di ammissione entro il 30 settembre 2024: il decreto

Il Ministero dlel'Università e Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 627 contenente le modalità e…

28/04/2024

Biblioteche scolastiche, domande entro il 3 maggio 2024 per accedere al fondo per la promozione della lettura

Scade alle ore 12 del 3 magigo 2024 il termine per presentare domanda per accedere…

28/04/2024

Rilevazione permessi legge 104/92, scadenza del 30 aprile 2024: i dati da comunicare

La consueta scadenza del 31 marzo per la rilevazione dei permessi di cui alla legge…

28/04/2024