Importante pronuncia del Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – che con ordinanza emessa in data 28 agosto in un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c promosso dall’avvocato Maurizio Feraudo di Acri (Cs), ha dato concretezza al riconoscimento nella mobilità interprovinciale della precedenza del personale scolastico (non necessariamente disabile) che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie espressamente contemplata nell’art. 13 (sistema delle precedenze) punto III) n. 2) del CCNI sottoscritto il 6/3/2019 per gli anni relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Mobilità interprovinciale che, tuttavia, di fatto viene riconosciuta dal Miur solo nel caso in cui il richiedente debba sottoporsi a cure chemioterapiche.
L’ordinanza fa chiarezza sul significato di “gravi patologie” le quali – sostiene il Tribunale – non possono ritenersi limitate solo a quella richiamata a titolo esemplificativo nel testo del CCNI.
Condizione per beneficiare della invocata precedenza interprovinciale è che il richiedente abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune ove lo stesso deve sottoporsi alle cure, cosi come previsto dal richiamato contratto integrativo.
È su tale presupposto che il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Maurizio Feraudo, ha ordinato al Miur di trasferire il ricorrente, la cui domanda di mobilità interprovinciale per “cure continuative” non era stata accolta, ad un istituto scolastico sito nel Comune ove lo stesso è in cura ovvero ad un Comune viciniore.
Il comportamento dell’amministrazione, che ha negato il diritto al trasferimento, è stato, pertanto, dichiarato illegittimo avendo il ricorrente dimostrato di poter fruire della precedenza ex art. 13 CCNI.
Il Tribunale non ha mancato di sottolineare come “la norma pattizia” contenuta nell’art. 13 del richiamato CCNI si “chiarissima nel riconoscere un diritto di precedenza anche a chi non sia stato riconosciuto come portatore di handicap grave, a condizione, appunto, che il lavoratore sia affetto da patologie che richiedono particolari cure a carattere continuativo, con facoltà di ottenere il trasferimento presso istituzioni scolastiche (all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura), da indicare nella domanda come prima preferenza”.
Avv. Maurizio Feraudo
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