La valutazione del servizio militare, nell’ordinamento scolastico, è prevista da una norma speciale, e cioè dal comma 7 dell’art. 485 decreto legislativo 297/94, che espressamente afferma: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Quindi il servizio militare vale come servizio di insegnamento ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento, infatti, la preclusione di valutazione del servizio militare rimane possibile solo per i concorsi pubblici, mentre non lo è per le graduatorie a esaurimento che non sono concorsi, ma elenchi di soggetti già in possesso dei titoli necessari per accedere all’insegnamento, in attesa dell’immissione in ruolo.
Da quanto detto è facile dedurre che il periodo di servizio militare di leva prestato da un insegnante, debba essere considerato e valutato non solo agli effetti della carriera, nel caso in cui il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie ad esaurimento formulate proprio allo scopo della sua immissione in ruolo.
Si avvicina la data dell'inizio dell'esame di Maturità 2024: quali sono le novità introdotte dall'annuale…
Quali libri leggere in classe? Spesso per i docenti è difficile selezionare i titoli da…
Il cyberbullismo, si sa, è un fenomeno ampiamente sdoganato nelle classi italiane, purtroppo. Sono tantissimi…
Nel nuovo contratto scuola, firmato lo scorso 18 gennaio, al comma 10 dell'articolo 59 c'è…
Come abbiamo scritto si è svolto il 23 ottobre, presso il ministero dell’Istruzione, l’incontro sul concorso ordinario…
L’uscita a gamba tesa del generale Roberto Vannacci sull’opportunità di creare classi separate con alunni…