Categorie: Riforme

Non sunt multiplicanda entia sine necessitate. Ciò che è possibile non è obbligatorio

Per i Licei è scritto: “Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche: a) possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica…” (Regolamento art.10, c.2 lett. a).
Per gli Istituti Tecnici: “ Possono costituire, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa”.(Reg. Art.5 c.3 lett. d).
I Dipartimenti sarebbero quindi una sorta di Commissioni per agevolare il lavoro didattico del Collegio dei docenti ormai organismo pletorico e da riformare alla radice, in seguito al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, l’accorpamento di realtà scolastiche diverse anni luce, di scuole comprensive (di non si sa che cosa).
I decreti delegati del ‘74 non potevano prevedere che oggi le riforme scolastiche sono sottoposte all’unico criterio economico dei tagli del bilancio. Così tanti presidi – ligi all’aumento del tempo scuola non pagato dei lavoratori della conoscenza – hanno dato per scontato che i Dipartimenti vanno attuati obbligatoriamente, sconoscendo la differenza elementare tra dovere e potere, tra obbligo e possibilità , tra costrizione e scelta da parte del collegio dei docenti.
Semmai, prima bisogna fare deliberare se attuare o meno i dipartimenti e solo dopo votazione del Collegio dei Docenti passare alla costituzione dei dipartimenti stessi.
Le norme che disciplinano la composizione, le prerogative, il funzionamento, etc. dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari ed Interdisciplinari sono raccolte nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il D.Lgs 16.04.1994, n.297 – art.5.
Sostanzialmente i Consigli di Classe appartengono all’insieme degli Organi Collegiali che obbligatoriamente devono essere insediati in ciascuna istituzione scolastica ed in ciascun istituto educativo di ogni grado del sistema nazionale educativo di istruzione e di formazione, mentre i Dipartimenti Disciplinari ed i Dipartimenti Interdisciplinari costituiscono delle articolazioni del Collegio dei Docenti e vengono costituiti soltanto per autonoma scelta dell’istituzione scolastica nell’esercizio delle proprie potestà autonomistiche, disciplinate dal Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche approvato con il D.P.R. 08.03.1999, n.275, e pertanto non sono obbligatori per legge.
Nelle norme, che disciplinano la composizione, le prerogative, il funzionamento, etc. dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari, non sono previste neppure le figure dei Coordinatori di Classe (Tutor) e dei Coordinatori di Dipartimento, ma vengono attivate soltanto per autonoma scelta dell’istituzione scolastica nell’esercizio delle proprie potestà autonomistiche, disciplinate dal predetto Regolamento in materia di autonomia scolastica, per ragioni di funzionalità didattica, organizzativa, relazionale, etc.
Non sussiste l’obbligo né dell’istituzione del Dipartimento Disciplinare né dell’istituzione della figura del Coordinatore di Dipartimento né dell’accettazione della designazione a Coordinatore; qualora i Dipartimenti vengano istituti ed i Coordinatori designati accettino l’incarico, sussiste la possibilità dell’accesso al fondo incentivante le attività aggiuntive agli obblighi di lavoro.

Giovanni Sicali

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