Categorie: Politica scolastica

Ora anche i presidi potranno licenziare

Giro di vite per Ata e docenti che attestano la falsa presenza in servizio e vengono colti in flagrante. Entro 48 ore, il dirigente potrà applicare la sospensione cautelare; saranno sufficienti 30 giorni e non più 120 per la conclusione del procedimento disciplinare. Le novità entrano in vigore il 13 luglio in G.U.

Il Consiglio dei ministri, su proposta della ministra Madia, ha approvato il decreto legislativo in materia di licenziamento disciplinare.

Nello specifico, il decreto interviene sulla falsa attestazione della presenza in servizio. Al dipendente colto in flagrante sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. E’ prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.

 

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In particolare, la falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento;

è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare – nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti – durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro;

al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia  all’Autorità giudiziaria. 

Pasquale Almirante

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