Pensionamento e previdenza

Pensioni scuola, cos’è l’APE Sociale e a chi spetta

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 e ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a) e d), della legge n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. Nello specifico, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate”.

Cos’è l’APE Sociale

L’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità cd. APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 91, 92 e 93, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

A chi spetta

L’indennità APE Sociale spetta ai lavoratori che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021. Tra queste: professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Requisiti

Per ottenere l’indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti: 

  • almeno 63 anni di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

La domanda

I soggetti che entro il 31 dicembre 2021 si trovino nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2022.

Le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2022 (cosiddetto 1° scrutinio 2022), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Lara La Gatta

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