Il permesso breve è molto utile per il personale scolastico perché consente al dipendente di svolgere qualche incombenza senza dovere assentarsi per l’intera giornata. Vediamo come funziona la norma contrattuale che regola i permessi brevi.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
Appare chiaro che il permesso breve spetta sia al personale Ata che al personale docente, sia ai docenti di ruolo che ai docenti precari.
I permessi brevi complessivamente fruiti non possono eccedere trentasei ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Quindi un docente che ha un orario di 18 ore non potrà eccedere questo numero di ore di permesso breve, mentre un docente precario assunto su uno spezzone di 12 ore, non potrà chiedere più di 12 ore l’anno di permesso breve.
Bisogna sapere che il comma 3, dell’art.16, del CCNL scuola 2006/2009 dispone che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Quindi appare chiaro che se non ci sono condizioni migliorative nel Contratto Integrativo di Istituto, il docente può essere obbligato dal Ds a recuperare il permesso breve anche in più soluzioni e in due giornate in cui la docente fruisce del giorno libero settimanale.
Infine nel comma 4 dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
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