Categorie: Personale

Permessi: chiarimenti dell’U.s.r. della Calabria

Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’Usr Calabria in merito ai permessi del personale scolastico, inviataci dal nostro lettore Umberto Sola.

Facendo riferimento alla nota prot. n. 17637 del 18.12.2014 si comunica che l’Aran sulla materia ha precisato quanto segue: “…Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”
Ai sensi dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni, tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.
In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.

Redazione

Articoli recenti

Rinvio aggiornamento graduatorie ATA terza fascia: c’è anche chi è contrario e chiede il rispetto delle norme in vigore

OGGETTO: Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA per…

05/05/2024

L’antropologia culturale si può studiare fin da bambini: Paola Falteri, scomparsa in queste ore, lo aveva capito mezzo secolo fa

Sta suscitando molta commozione nel mondo della scuola la notizia della scomparsa di Paola Falteri,…

05/05/2024

Terza fascia Ata, tra le trenta scuole da scegliere si deve individuare la scuola destinataria dell’istanza

È importante ricordare che dalla fine del mese di maggio e per buona parte del…

05/05/2024

Adhd, come si diagnostica? Come creare strategie didattiche ad hoc e favorire l’inclusione? Ecco gli spunti per docenti

La diagnosi di ADHD si basa principalmente sull'osservazione clinica e sulla raccolta di informazioni da…

05/05/2024

Il bravo docente è quello che riesce mantenere alta l’attenzione degli studenti: come riuscire a farlo?

Mantenere alta l'attenzione e la concentrazione degli studenti in classe è una sfida cruciale per…

05/05/2024

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale Eipass, prezzo e quale conseguire

Nel nuovo contratto scuola, firmato lo scorso 18 gennaio, al comma 10 dell'articolo 59 c'è…

05/05/2024