L’INPS tona ad occuparsi di permessi di cui alla legge 104/92 e lo fa con alcuni chiarimenti riguardanti, tra l’altro, i casi di lavoratori con contratto di lavoro part-time.
Infatti, il messaggio 3114/2018, si occupa dei seguenti aspetti:
Il D.lgs n. 81/2015 ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo che “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”.
L’INPS fornisce la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese: è necessario dividere l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time per l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno e moltiplicare il risultato x 3 (giorni di permesso teorici).
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.
La formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è la seguente: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time diviso il numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno, il tutto moltiplicato x 3 (giorni di permesso teorici).
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