Con il rinnovo contrattuale del CCNL scuola 2019-2021 ci sarà un’estensione parziale dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali anche ai docenti con un contratto annuale ( al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche ( al 30 giugno). Si ricorda che resta invariata la norma contrattuale, risalente al CCNL scuola 2006/009, che, ai sensi dell’art.15, comma 2, stabilisce 3 giorni più altri 6 con le medesime modalità dei primi 3, di permessi retribuiti per motivi personali e familiari rivolti ai docenti con contratto a tempo indeterminato.
L’ipotesi di CCNL scuola 2019-2021 al comma 16 dell’art.1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative. Per quanto espresso nel su richiamato comma 16, continua a permanere la norma definita dall’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, riguardante i permessi retribuiti per motivi personali e familiari dei docenti. In tale norma è specificato che il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di
ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Ai sensi dell’art.35, comma 12, del futuro CCNL scuola 2019-2021 ( ancora non esecutivo), sarà possibile per il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, fruire come diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari,
documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi
possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
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