Una docente, nostra lettrice, ci chiede se è legittimo ricevere l’ordine di servizio per il recupero di due ore di permesso breve, fruite un mese prima, in due giornate lavorative che coincidono con il giorno libero della docente. Ecco la risposta che diamo alla docente: ” Si tratta di un ordine di servizio normativamente corretto”.
Bisogna sapere che il comma 3, dell’art.16, del CCNL scuola 2006/2009 dispone che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Quindi appare chiaro che se non ci sono condizioni migliorative nel Contratto Integrativo di Istituto, il docente può essere obbligato dal Ds a recuperare il permesso breve anche in più soluzioni e in due giornate in cui la docente fruisce del giorno libero settimanale.
Infine nel comma 4 dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
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