Ai sensi dell’art. 79 del CCNL Scuola del 29.11.2007, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla Tabella 2 allegata allo stesso CCNL, dopo aver accertato l’assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
In particolare, il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
A questa domanda ha recentemente risposto l’ARAN, che, nel richiamare la suddetta disposizione contrattuale, ha aggiunto che “Le posizioni stipendiali rappresentano un primo riconoscimento del valore aggiunto dato dall’esperienza maturata del personale scolastico. Va osservato che in un ambito particolarmente complesso come quello della scuola, in cui sono presenti circa 180.000 dipendenti ATA, assegnati ad oltre 8.000 diverse istituzioni scolastiche e con un elevatissimo “tasso” di mobilità tra le diverse istituzioni, si è ritenuto necessario confermare in primis un sistema più snello, seppure meno selettivo, di valorizzazione dell’esperienza maturata. Pertanto, i CCNL hanno previsto un avanzamento per fasce stipendiali (complessivamente 6) che maturano in base dell’anzianità di servizio”.
L’ARAN ha poi fatto un esempio: il passaggio dalla prima fascia stipendiale (0-8) alla successiva (9-14) si compie con la maturazione, da parte del personale ATA, di un’anzianità di 8 anni, 11 mesi e 29 giorni.
E ha concluso: “Del resto la stessa tabella B1 allegata al CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, nel definire la nuova retribuzione tabellare annua del personale scolastico, individua le 6 fasce nel modo seguente: 0-8, 9-14, 15-28, 21-27, 28-34, da 35, evidenziando, senza ombra di dubbio, che gli estremi, ad es. 0-8, sono ricompresi entro la 1° fascia, atteso che la fascia successiva si riferisce al personale la cui anzianità è ricompresa tra l’inizio del 9° anno ed il termine del 14° anno, e così di seguito”.
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