Piano annuale attività: ci vuole delibera del Collegio

Il Piano annuale delle attività del personale docente deve essere adottato all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente scolastico e rivolta al Collegio dei docenti, che è l’organo preposto per approvarlo.

Il piano annuale può essere aggiornato nel corso dell’anno scolastico, per sopraggiunti motivi che impongono un’integrazione o alcune modifiche. Di norma, ed è importante che venga fatto, il dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni predispone il piano annuale delle attività dei docenti, indicando con precisione le date degli impegni programmati.
Il piano è proposto in sede dal Collegio dei docenti che può decidere, con voto palese,  se approvarlo così com’è stato presentato dal dirigente scolastico o se invece apportare delle modifiche. Nel caso in cui il Collegio dei docenti decidesse di modificare la proposta del dirigente scolastico, questi è tenuto a modificare il piano delle attività secondo i rilievi dell’organo collegiale e sottoporlo nuovamente alla votazione  dello stesso  Collegio.
È importante sapere che ai sensi dell’art.28 comma 4 del contratto scuola il dirigente è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali sui contenuti del piano annuale delle attività docenti. Infatti il comma 4 del su citato art. 28 dispone che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.
Alcuni dirigenti scolastici sostengono, evidentemente sbagliando, che il piano delle attività annuale dei docenti,  rappresentando uno strumento dell’organizzazione del lavoro, sia una prerogativa unilaterale del dirigente scolastico e che di conseguenza non c’è bisogno di una delibera del collegio.
Per avvalorare che certi comportamenti sono da considerarsi antisindacali non esiste soltanto la norma contrattuale su citata ma anche la disposizione del DPR n. 275/99 art. 16 comma 2 (“Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.”)
In questo decreto legislativo , nonostante sia riconosciuta al dirigente scolastico la responsabilità dei risultati di servizio, si ribadisce chiaramente che il dirigente è tenuto al rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici.
Quindi il piano annuale delle attività dei  docenti resta una competenza deliberante del Collegio dei docenti. Inoltre potrebbe essere utile ricordare che su precisa richiesta dell’USR per il Veneto, il 4/3/2013, l’Avvocatura di Stato di Venezia ha espresso un “parere” in merito alle competenze del Dirigente Scolastico in relazione all’elaborazione e all’approvazione del Piano delle attività annuali. Nel merito, è stato ricordato che il Piano delle attività è predisposto dal DS sulla base di eventuali proposte degli Organi collegiali e quindi deliberato, senza ombra di dubbio dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.

Lucio Ficara

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