Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula ai sensi dell’art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992. La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano. Per la gestione ottimale delle situazioni di emergenza, le scuole devono essere dotate di un impianto elettrico di sicurezza, di un sistema di allarme a campanelli che richiami l’attenzione con un particolare suono (per alcune tipologie di edifici scolastici è richiesto anche un impianto di altoparlanti) e di idonei mezzi antincendio come la rete idranti, gli estintori, la segnaletica di sicurezza e sistemi di rilevazione ed estinzione incendi. Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
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