Una docente di un Istituto di scuola secondaria di II grado, che, secondo l’istruttoria di un provvedimento disciplinare fatto a suo danno dalla Dirigente scolastica , avrebbe maltrattato psicologicamente una allieva, vince il ricorso al Tribunale del lavoro di Milano. La docente che era stata sanzionata dalla Dirigente scolastica, ottiene l’annullamento dell’ingiusto provvedimento disciplinare e il Ministero viene condannato a pagare tutte le spese di lite.
Questa triste storia, che culmina con una censura fatta dalla Dirigente scolastica nei confronti della docente, finisce davanti al Giudice del lavoro di Milano con un ricorso presentato dai legali della professoressa il 14 febbraio 2020.
L’alunna denunciava la professoressa di procurarle un grave disagio psico-fisico, in quanto la studentessa sosteneva che la docente mortificasse in continuazione, dicendole di essere una morta vivente, un’ignorante, una cicciona e addirittura di essere autistica. L’ alunna sosteneva anche: “Quando mi controlla i compiti mi dice sempre che ho copiato dandomi dei bassi voti, e che non merito la sufficienza”.
l legali della docente, gli avvocati Fusari e Guarinoni, hanno evidenziato che dall’esame della contestazione disciplinare fatto dalla Ds alla docente, si evince che tutti gli addebiti mossi alla ricorrente sono privi di un qualsiasi riferimento temporale o di luogo che possa circoscrivere i fatti: si parla semplicemente di “spesse volte”, “alcune volte”, “continuamente”, “in continuazione”, “frequentemente”.
Non è possibile individuare nella lettera di contestazione l’indicazione di un solo giorno preciso in cui si sarebbero verificati tali episodi.
E’ evidente che in tal modo alla lavoratrice non è stata. data alcuna possibilità di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Peraltro tale rilievo evidenzia come il Dirigente Scolastico abbia svolto l’istruttoria del procedimento disciplinare basandosi esclusivamente su dichiarazioni de relato prive di qualsivoglia specificità luogo-temporale.
Risulta un’evidente violazione del dovere di specificità della contestazione disciplinare sancito dall’art. 7 della legge 300/1970, fa presente l’avv. Marco Fusari del foro di Milano. L’accoglimento di tale rilievo comporta l’assorbimento della ulteriore doglianza in termini di tardività della contestazione disciplinare sollevata dal difensore della docente.
Con la sentenza n.1483 del 29 settembre 2020, il giudice del lavoro Dott. Luigi Pazienza del Tribunale di Milano, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente e, per l’effetto, la annulla;
condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite.
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