Graduatorie

Proroghe organico covid, vanno fatte anche ai prof decaduti dalle GPS

Qualche docente precario decaduto dalla GPS per non avere preso servizio ad incarico assegnato, in quanto supplente da graduatorie di Istituto su organico covid, si trova a non avere la proroga del contratto covid a causa della sua cancellazione dalle graduatorie GPS e da quelle di Istituto.

Decaduti da GaE e GPS

Bisogna ricordare che esiste, per chi è inserito in GaE o GPS e per esempio non ha preso servizio dopo la nomina, l’applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 7 lett. a) e b) del D.M. 430 del 2000 e dall’art. 14 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la conseguente “perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’a.s. 2021/22 sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento”. Quindi a causa di queste sanzioni un docente inserito in GPS II fascia, che ha avuto una nomina e non ha preso servizio non solo decade da tutte le GPS in cui è presente, ma anche dalle graduatorie di Istituto riferite all’insegnamento rifiutato da GPS. Questo significa che un docente decaduto dalle GPS perché ha rifiutato di prendere servizio per la classe di concorso XXX, non potrà ricevere, successivamente a tale decadenza, nomine dalle graduatorie di Istituto.

L’eccezione al caso generale

Vediamo un’eccezione che consente ad un docente di portare a termine la supplenza da graduatorie di Istituto su una classe di concorso XXXX nonostante abbia rinunciato alla nomina GPS per il medesimo insegnamento. Prendiamo il caso di un docente che accetta una supplenza da graduatoria di Istituto per la classe di concorso XXXX, organico covid a partire dal 20 settembre 2021 fino al 30 dicembre 2021. Tale docente viene nominato, in terza convocazione, da GPS per la classe di concorso XXXX a novembre, ma rinuncia all’incarico da GPS continuando la supplenza avuta nella classe di concorso XXXX a settembre. Come abbiamo suddetto il docente verrà fatto decadere da tutte le GPS in cui è presente e nelle graduatorie di Istituto della classe di concors XXXX. Tale decadenza avviene per effetto dell’art.14, comma 1 lettera a) punto ii. Nonostante la suddetta sanzione di decadenza dalle graduatorie, il docente ha diritto a proseguire la sua supplenza da graduatoria di Istituto, perché non si è mai interrotta e la sua proroga è automatica. Tale proroga non riguarda più lo scorrimento della graduatoria di Istituto XXXX, per cui l’esclusione da tale graduatoria si applica solo per nuove individuazioni che richiedono lo scorrimento della graduatoria.

Tutti i docenti decaduti dalle graduatorie, ma che hanno un contratto stipulato prima della decadenza, hanno diritto a completare la supplenza fino al termine dell’ultima proroga automatica.

Lucio Ficara

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