Sicurezza ed edilizia scolastica

Prove evacuazione a scuola, con il Covid c’è chi le ha disertate ma la norma non deroga

Con lo stato di emergenza del Covid-19, la chiusura di alcuni plessi, l’attivazione di strategie di ingresso e uscita scaglionate, l’attivazione di doppi turni, l’attivazione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata, negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, si è avuta una difficoltà notevole nel rispettare le norme sulla sicurezza riguardo le simulazioni delle prove di evacuazione.

Zone sismiche e certificati antincendio

La penisola italiana è tra le zone sismiche più severe d’Europa. L’Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, l’Umbria, la Calabria, la Sicilia e la Campania sono alcune delle regioni italiane che hanno vissuto il dramma di forti, fortissime scosse sismiche con potenza distruttiva. Ecco perché più che mai serve avere conoscenza di come evacuare una scuola in caso di terremoti o, vista la criticità della mancanza in molte scuole di una corretta certificazione antincendio, anche in caso di incendio.

Bisogna sottolineare che in Italia esistono 35.981 edifici scolastici su 58.598 privi del certificato di prevenzione incendi. Ogni anno si proroga rispetto a questa inadempienza, per adesso le scuole non in regola avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per ricevere l’importante certificato di prevenzione incendi, ma si prevede che anche il Governo Draghi sarà costretto a prorogare.

RLS deve essere consultato

Nonostante il covid-19 l’attività sulla sicurezza, comprese le evacuazioni, non sono state sospese dallo stato d’emergenza. Per la legge sulla sicurezza, il d.lgs 81/2008, il dirigente scolastico deve consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il combinato dell’art.18 del d.lgs. 81/2008 con l’art.50 comma 1 del medesimo decreto legislativo specifica che il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza di una scuola deve essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente.

Nessuna deroga per il covid-19

Durante lo stato di emergenza che durerà con certezza almeno fino al 31 dicembre 2021, ma con ogni probabilità troverà una prolungamento di altri 6 mesi, non ci sono state deroghe riferite alla norma sulla sicurezza riguardo le disposizioni previste dal punto 12.0 del Decreto del Ministero dell’Interno del 26 agosto 1992 in cui è scritto che devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

Lucio Ficara

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