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Quali regole per i lavoratori fragili in malattia d’ufficio [VIDEO]

Nella fitta rete di norme che si sono succedute in materia di lavoro agile, quarantena fiduciaria ed obbligatoria e di lavoratori fragili non è facile districarsi, e restano ancora diversi dubbi interpretativi.

Uno dei punti critici, in particolare, è rappresentato dalla computabilità o meno, ai fini del comporto, del periodo trascorso in malattia d’ufficio dai docenti riconosciuti “fragili” ed è quindi opportuno fare un approfondimento.

La condizione di fragilità

Ricordiamo che, a mente della circolare ministeriale dell’11.09.2020, la condizione di “fragilità” è temporanea, esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica e destinata ad esaurirsi a seguito della sua cessazione; richiede l’adozione di opportuni interventi preventivi al fine di evitare che le condizioni di salute del lavoratore, rispetto alle patologie preesistenti, possano aggravarsi; il suo accertamento è finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e, a seconda dei casi, ne determina temporaneamente l’utilizzazione a domanda in altri compiti, la collocazione in malattia, fino alla cessazione della situazione epidemiologica, o lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

La malattia d’ufficio

Il lavoratore riconosciuto in condizione di “fragilità” che non può essere adibito al lavoro agile o non richiede di essere utilizzato in altre mansioni, viene collocato in malattia d’ufficio.

In particolare, l’utilizzazione del personale temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato; in mancanza di richiesta di utilizzazione in altri compiti, il lavoratore sarà collocato in malattia d’ufficio per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea.

Il personale temporaneamente non idoneo in modo assoluto a qualsiasi mansione viene invece collocato in malattia d’ufficio, fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

La malattia d’ufficio equiparata al ricovero ospedaliero

Il periodo di collocamento in malattia d’ufficio, per espressa previsione normativa, è stato giuridicamente equiparato al ricovero ospedaliero.

Quali regole si applicano però al periodo in cui il lavoratore risulta in ricovero ospedaliero?

Questo periodo è computabile ai fini del calcolo del numero massimo di giorni di malattia ai fini della conservazione del posto di lavoro (il c.d. periodo di comporto)?

Ai sensi dell’art.17 del CCNL Scuola 2006/2009 il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, sommandosi allo scopo alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente; superato il predetto periodo, su richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto alla retribuzione.

In mancanza di una esplicita previsione legislativa che, per il personale dichiarato “fragile” e posto in malattia d’ufficio, espressamente escluda la possibilità di computare questi periodi ai fini del limite massimo di gironi di malattia fruibili, resta quindi applicabile, per il personale della scuola, la citata disposizione del contratto.

In questi casi, il ricovero ospedaliero (cui è equiparata la malattia d’ufficio) quindi esclude:

– la trattenuta fino ai 10 giorni (c.d. trattenuta “Brunetta”, che prevede per i primi 10 giorni di assenza la corresponsione del solo trattamento economico fondamentale);

– il rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)

Mentre rientra nel periodo di comporto della malattia come disciplinato dagli artt. 17 e 19 del CCNL scuola.

Le terapie invalidanti per patologia grave

Al di fuori dalle predette ipotesi, resta comunque ferma l’applicabilità della disposizione che prevede, in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

Affinché possa applicarsi quest’ultima disposizione più favorevole, il requisito è quindi duplice: occorre la presenza di una “grave patologia” debitamente certificata dall’Asp o da struttura convenzionata e che il dipendente debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili.

Al di fuori di questi casi, tutti gli altri periodi di ricovero ospedaliero sono cumulabili ai fini del raggiungimento del periodo massimo di comporto.

Rimandiamo alle tabelle pubblicate dalla Flc Cgil e dalla Uil Scuola in cui vengono riassunte tutte le disposizioni applicabili alle varie ipotesi di assenza.

Dino Caudullo

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