Categorie: Personale

Quel termine mancante nel CCNI mobilità 2017/2018

Sono titolare su sostegno alla scuola secondaria, ma ho anche il titolo di sostegno polivalente. Se andrò in soprannumero, avrò precedenza nella mia scuola su altra tipologia di posto sostegno?

A tal proposito vogliamo precisare che nel CCNI mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017 è emerso un refuso in due punti importanti del medesimo contratto. Si tratta di un termine mancante all’interno del comma 2 dell’art.19 e del comma dell’art.21, norme riguardanti l’individuazione dei perdenti posto della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Per essere più precisi nell’art.19 comma 2 sull’individuazione dei docenti perdenti posto nella scuola dell’infanzia e primaria è scritto che “il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto”.

La parte finale del succitato comma 2 dell’art.19 sarebbe dovuto essere: ”partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto”. In buona sostanza si sono dimenticati il termine “con precedenza”.

Stessa identica dimenticanza del termine “con precedenza” si trova nell’art. 21 comma 1 sull’individuazione dei docenti perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado. Infatti in tale norma è scritto: “Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto”.

È del tutto evidente che si tratta di due refusi che non riportano, come sarebbe dovuto essere, il termine  “con precedenza”. Tale termine invece lo troviamo ad esempio nell’O.M. 221/2017 e precisamente nel comma 3 dell’art.11, dove, per i posti in organico nella scuola dell’infanzia, il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle altre tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti. Per la scuola primaria tale precedenza è riconosciuta dal comma 8 dell’art. 12 dell’O.M.221/2017

Lucio Ficara

Articoli recenti

Abbandono scolastico, dati in leggero miglioramento ma non certamente per i progetti PNRR: lo dicono i tecnici del MEF

Il DEF 2024 presentato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti contiene un allegato…

13/05/2024

TFA sostegno VIII ciclo, chi sta per conseguire il titolo potrà già usarlo nella prossima mobilità annuale

L'ottavo ciclo di TFA sostegno sta giungendo al termine, entro il prossimo 30 giugno 2024,…

13/05/2024

Curriculum studente per esame di Stato, il Garante della Privacy vuole vederci chiaro sugli esiti delle prove Invalsi

Sul nuovo “format” del curriculum dello studente c’è una novità importante: come è noto il…

13/05/2024

La scuola è cultura dell’incontro, prego per alunni e docenti: Papa Francesco scrive ai bambini ‘coniglietti bianchi’ dell’ospedale di Perugia

“La scuola è un luogo di incontro. Abbiamo bisogno di questa cultura dell'incontro per conoscerci,…

13/05/2024

Giorgia Meloni: “Sono della chat di classe di mia figlia, quando posso rispondo e voto. La aiuto con i compiti, anche troppo”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ospite, ieri, 12 maggio, in occasione della…

13/05/2024