Categorie: Personale

“Quota 96”: per il tribunale di Roma competente sarebbe la Corte dei conti

Per il giudice del lavoro di Roma, ci ha fatto sapere l’avvocato patrocinante i diritti del Comitato “Quota 96”, la competenza giurisdizionale a decidere in relazione alla controversia deve essere demandata alla giurisdizione della Corte dei Conti. Il Tribunale di Roma, con propria ordinanza, ha infatti stabilito oggi che la competenza a conoscere e a decidere la materia del personale della scuola va demandata alla giurisdizione della Corte conti. La stessa decisione, peraltro, è stata presa dal tribunale di Milano. Non si tratta di un motivato rigetto ma di una incompetenza funzionale del giudice adito nonostante quanto affermato dal Tar del Lazio nella propria sentenza. Infatti il Tar aveva rimandato al Giudice del Lavoro la competenza per risolvere la questione posta dal Comitato “Quota 96”, quella cioè di avere riconosciuto il diritti alla pensione derogando al 31 agosto 2012 i benefici concessi al resto del pubblico impiego al 31 dicembre 2011, sulla base dell’unica finestra di uscita concessa ai lavoratori della conoscenza, e ora il Giudice del lavoro rimanda alla Corte dei Conti.
Nell’incertezza dell’attuale situazione, ci fa sapere l’avvocato, proseguiranno comunque le azioni a difesa dei diritti del Comitato “Quota 96” innanzi al Tribunale del Lavoro per la fase di merito, innanzi alla Corte dei Conti, innanzi al Consiglio di Stato e in tutte le altre sedi opportune per avere giustizia.
Bisogna anche prendere in considerazione la possibilità che la Corte dei Conti, a sua volta, si dichiari incompetente e in questo caso bisognerà proporre ricorso in Cassazione per il regolamento di giurisdizione, mentre la sentenza del Giudice del lavoro di Oristano è comunque un punto fermo a fovare.
In ogni caso siamo nella fese iniziale di una battaglia legale che si prevede lunga ma non priva di colpi di scena anche perché la Flc-Cgil, la Uil Scuola, la Cisl Scuola e Gilda sono a loro volta impegnati a sostenere questo personale della scuola in altre sedi giudiziarie e con altri giudici del lavoro. Personale che comunque ha subito una evidente e ignominiosa ingiustizia perché non è stata riconosciuta la specificità del proprio apporto di lavoro con lo Stato. Il Miur infatti imponendo la continuità didattica (ricordiamo che i nuovi immessi in ruolo potranno chiedere trasferimento solo dopo 5 anni) stabilisce pure una sola finestra di uscita per la pensione coincidente con la fine dell’anno scolastico, il 31 agosto appunto.
 E se quella è l’unica data utile per la quiescenza tutti i benefici fermi al 31 dicembre devono essere spostati per la scuola al 31 agosto. Non si può infatti solo chiedere senza nulla dare, come se a salvare la nazione debba essere solo questo manipolo di docenti.

Pasquale Almirante

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