In attesa dell’elaborazione del testo definitivo di un nuovo decreto legge che, tra l’altro, dovrebbe contenere importanti disposizioni sulla scuola e, segnatamente, misure sulla regolare conclusione del corrente anno scolastico, sull’avvio del nuovo e sull’eventuale rinvio dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, migliaia di docenti sono quotidianamente impegnati nelle lezioni a distanza.
Non è superfluo evidenziare come, in questa fase emergenziale, che ha visto sospese le attività didattiche già da un mese e che, con molta probabilità chiuderà l’anno scolastico “a porte chiuse”, il nostro corpo docente sta dimostrando un ammirevole spirito di servizio.
Difatti, pur non essendo vincolante lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, una elevatissima percentuale di docenti ha aderito con entusiasmo all’invito avanzato dai dirigenti scolastici, al fine di garantire il diritto allo studio delle migliaia di studenti di ogni ordine e grado costretti a non uscire da casa.
Il dibattito tuttavia è abbastanza accesso circa i limiti dell’impegno richiesto ai docenti e la vincolatività dello stesso una volta assunto.
Il punto da cui partire per affrontare detti profili critici è, certamente, la natura non vincolante dell’impegno richiesto ai docenti dichiaratisi disponibili allo svolgimento delle lezioni a distanza.
Nei limiti della “volontarietà” dell’impegno infatti, si deve tenere pur conto della serietà e valore, anche civico, dello stesso, nel senso che questi docenti, con grande spirito di servizio e sacrificio, si stanno impegnando per parecchie ore al giorno, spesso anche più di quanto avrebbero fatto in condizioni “normali”.
Tuttavia, una vola assunto l’impegno, proprio per l’importanza che assume, come evidenziata dallo stesso legislatore, ossia garantire, nei limiti del possibile vista l’attuale situazione, il diritto allo studio degli alunni, questo nei limiti della programmazione va onorato e garantito.
In quest’ottica potrebbe essere letta la richiesta di alcuni dirigenti scolastici, di firma del registro elettronico da parte dei docenti impegnati nelle lezioni da remoto, anche per tracciare l’attività svolta e darle, sempre nei limiti delle norme esistenti, maggiore valenza.
Il docente impegnato nell’attività a distanza, di contro, sottoscrivendo la presenza sul registro elettronico, ed eventualmente anche quella degli alunni, altro non farebbe se non quello che normalmente è richiesto in condizioni ordinarie.
È evidente poi che la sottoscrizione del registro elettronico, registrandosi sul punto qualche apprensione circa le conseguenze giuridiche della sottoscrizione del registro, nel senso che si attesterebbe una presenza solo “virtuale”, rappresentando quindi una realtà non del tutto conforme all’effettivo svolgimento della lezione “ordinaria”, a parere di chi scrive non determinerebbe alcun rischio.
È evidente infatti, che il docente impegnato nella lezione a distanza, nel momento in cui dovesse attestare la propria presenza nel registro elettronico, lo farebbe nell’ambito di un’attività “non ordinaria” prevista dalla legge, con le peculiarità alla stessa proprie.
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