Ricostruzione integrale della carriera per i docenti neoimmessi in ruolo. Lo riconosce ancora una volta una sentenza (440/2015 del 3 settembre) della Corte d’Appello di Venezia.
La vicenda era iniziata tempo addietro, quando alcuni docenti avevano chiesto l’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio precedente all’immissione in ruolo.
In effetti il servizio pre-ruolo ai fini dell’art. 485 del Dlsg 297/1994 era stato riconosciuto ai ricorrenti, ai fini giuridici ed economici, per intero i primi quattro anni e per di due terzi il periodo eccedente, nonché, ai soli fini economici, per il rimanente terzo. Tale disciplina, come già ritenuto dal giudice di primo grado, non è conforme alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, la quale dispone: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola è dunque inequivocabile nel vietare disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e l’anzianità matura per le due categorie con le medesime modalità. La questione determinante è quella di accertare se le prestazioni svolte dal lavoratore a termine siano identiche o analoghe a quelle svolte dal lavoratore a tempo indeterminato.
Inoltre il riconoscimento del computo dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti a termine disciplinati dal Dlgs 368/2001 ai fini dell’anzianità di servizio è già stato ritenuto dalla Corte di Cassazione, quale espressione del principio di non discriminazione posto dal Diritto dell’Unione europea anche in ordine all’anzianità (Cass. 11734/2015). A sua volta, facendo applicazione della clausola 4 della direttiva come interpretata dalla Corte di Giustizia, giurisprudenza di merito è giunta al riconoscimento agli insegnanti assunti a termine del diritto alla progressione retributiva professionale prevista per gli insegnanti a tempo indeterminato (cfr. per tutte, sentenza n.205/2013 della Corte di Appello di Torino).
Siamo ad una ulteriore conferma di quello che era stato già sancito da altre sentenze: in forza della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, i docenti statali neoimmessi in ruolo hanno diritto al riconoscimento in misura integrale del servizio pre ruolo come servizio di ruolo, in parziale disapplicazione dell’art. 485, comma 1, D.Lgs. n. 297/1994.
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