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Riforma classi di concorso, il difficile accesso alla cdc A27 da parte degli ingegneri

In merito alla recente approvazione del Decreto del 22 dicembre 2023, vorrei sottoporre alla vostra attenzione nello specifico la questione riguardante l’accesso alla classe A-27 (matematica e fisica) da parte dei laureati in Ingegneria vecchio ordinamento.

Da sempre, agli ingegneri in possesso di laurea vecchio ordinamento conseguita entro l’anno accademico 2000/2001 è stato consentito il libero accesso alle cdc A-20 (ex A038) fisica ed a-26 (ex A047) matematica indipendentemente dal piano di studi seguito ovvero senza la richiesta di alcun credito formativo universitario aggiuntivo.

Nonostante questo, nella Tabella A/1 allegata al suddetto Decreto per quanto riguarda i criteri di accesso alla classe a-27 (matematica e fisica) da parte degli ingegneri in possesso di laurea vecchio ordinamento nella nota (2) si legge, cito testualmente:

“A partire dall’anno 2000/2001, la laurea in ingegneria è titolo di accesso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.”

Mentre nella nota (1) subito precedente a questa si legge: “La laurea in Ingegneria, purché conseguita entro l’a.a 1999/2000, è valida indipendentemente dal piano di studi seguito”.

Dalla lettura delle suddette note, si evince dunque che mentre nulla cambia per i laureati fino al 1999/2000, per i laureati nell’anno 2000/2001, ponendo una condizione ben specifica sul piano di studi posseduto, si può creare l’incongruenza di vedersi garantito il libero accesso alle classi A-20 ed A-26, ma al tempo stesso negato quello alla classe A-27 a meno di non integrare fino a 24 cfu. Perché dico proprio 24 cfu? Perché mentre le due analisi, geometria e le due fisiche sono esami presenti in praticamente tutti i bienni dei corsi di laurea in ingegneria, gli esami di probabilità, algebra e calcolo non lo sono (e tra questi si richiedono due annualità o quattro semestralità per un totale di 24 cfu).

La questione è alquanto paradossale dal momento che da sempre la classe A-27 è stata considerata la somma delle due classi A-20 ed A-26. A testimonianza di questo c’è il fatto che con la doppia abilitazione sulle classi A-20 ed a-26 si è considerati abilitati automaticamente anche sulla classe A-27.

Qual è la ratio di questo provvedimento? Quali sono le motivazioni che giustificano una tale decisione? Perché creare questo disallineamento di un anno consentendo il libero accesso alla classe A-27 ai laureati entro l’anno accademico 1999/2000 e non 2000/2001, come invece sembrerebbe più logico?

Ma le perplessità sembrano non finire qui. Posto anche di voler accettare la necessità di dover integrare dei cfu, (e qui parlo esclusivamente per i laureati v.o. nell’a.a 2000/2001 in quanto ricordo che i laureati fino al 1999/2000 hanno secondo il Decreto libero accesso alla classe A-27 mentre ai laureati dopo a.a. 2000/2001 erano comunque già richieste integrazioni per le classi A-20 ed A-26 anche nella precedente normativa) si può creare un’altra situazione di criticità. Avendo indicato nella suddetta nota (2) la denominazione specifica di alcuni esami (e non come accade invece nella successiva nota (3) riguardante i laureati nuovo ordinamento semplicemente il numero di cfu per il settore MAT) può accadere che non solo si debbano integrare dei crediti ma che addirittura non si possano far valere crediti già acquisiti nel settore MAT semplicemente perché relativi ad esami con diversa denominazione (un esempio su tutti l’esame di meccanica razionale per gli ingegneri civili che pur appartenendo al ssd MAT07 non può essere fatto valere nel conteggio dei cfu perché non indicato fra le denominazioni degli esami richiesti). Di nuovo, qual è la ratio di tutto questo? E ancora, come deve essere interpretato a tale riguardo l’art. 4 del Decreto Equiparazione tra titoli di studio?

Un laureato in ingegneria v.o. laureato nell’a.a. 2000/2001 può in forza della equipollenza tra i titoli far valere la nota (3) anziché la (2) la quale richiede genericamente 60 cfu nei ssd MAT e 30 cfu nei ssd FIS?

Da tutto quanto fin qui esposto appare piuttosto chiaro come l’impianto di questo decreto non solo sia fonte di numerose perplessità, ma soprattutto che queste vengono enormemente amplificate anche dalla particolare tempistica in cui questo è stato emanato, ovvero a ridosso dell’avvio dei percorsi abilitanti per i quali le condizioni di accesso alle diverse classi di concorso rappresentano un requisito di fondamentale importanza.

Per tali ragioni, voglio auspicare che il Ministero si renda disponibile non solo a fornire tutti i chiarimenti necessari a dipanare le perplessità emerse dalla lettura della Tabella A/1 e dalle altre parti del Decreto ma anche e soprattutto a sanare le incongruenze a mio avviso rilevate in particolar modo per quanto riguarda la situazione dei laureati in ingegneria v.o. nell’a.a 2000/2001 rispetto ai quali ritengo che il Decreto risulti oltremodo penalizzante in riferimento alla possibilità di accesso alla classe A-27 sia rispetto ai laureati v.o fino al 1999/2000 (ai quali congruentemente rispetto a quanto accade per l’accesso alle classi A-20 ed A-26, non si richiede alcuna specificità del piano di studi seguito) sia rispetto ai laureati v.o dopo il 2000/2001 (i quali, nel caso in cui abbiano già integrato i crediti necessari per l’accesso alle classi A-20 ed A-26, si ritrovano automaticamente anche in possesso dei crediti richiesti per l’accesso alla classe A-27).

Elisabetta Alderighi

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